Art. 23.

      1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia compiuto

 

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almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».